Calcio dilettanti e sicurezza: le nuove regole per i campionati e le manifestazioni della Lega Nazionale Dilettanti
Con il comunicato ufficiale n.44 la Lega Nazionale Dilettanti decreta le regole per garantire assistenza medica nelle attività sportive calcistiche per la stagione sportiva 2024/2025.
Il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e le successive modifiche prevede l’obbligo per le Società Sportive Dilettanti di avere defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzarle.
Ecco di seguito quanto stabilito:
1) Campionati di Serie D
Le Società ospitanti le gare dei Campionati di Serie D hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati. L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a € 500,00.
2) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile
Le Società ospitanti le gare di Eccellenza hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F.
3) Campionati di promozione, 1° 2° 3° categoria della Lega Nazionale Dilettanti
Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.
Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.
Qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.
Un saluto dal Portale Dilettanti