Associazioni sportive ASD e SSD e Riforma IVA 2025: i nuovi adempimenti

Società sportive ASD / SSD e la Riforma IVA 2025: i nuovi adempimenti

Dal 1° gennaio 2025 per le attività sportive dilettantistiche in Italia il regime fiscale subirà una trasformazione radicale. Il cambiamento più significativo riguarda il trattamento IVA di queste prestazioni, che passeranno da un regime di esclusione a uno di esenzione e avrà un impatto importante sulle Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, comportando nuovi adempimenti fiscali e amministrativi. Di seguito un riepilogo di tutte le implicazioni pratiche in termini di fatturazione e certificazione dei corrispettivi in regime legge 398/91.

Norma di riferimento

Il quadro normativo che regola il trattamento IVA delle attività sportive dilettantistiche è la modifica degli articoli 4 e 10 del DPR 633/72 in vigore dal 01.01.2025:

1 L’eliminazione dall’art. 4 della collocazione fuori campo IVA delle prestazioni sportive a soci e tesserati.

2 L’inserimento nell’art. 10 dell’esenzione per “le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport“.

Questa nuova formulazione mira a risolvere le contestazioni mosse in sede comunitaria.

In attesa dell’entrata in vigore delle modifiche sopra citate, il legislatore ha introdotto l’art. 36-bis del DL 75/2023, convertito dalla legge 112 del 10/8/2023. Questa norma, in vigore dal 17 agosto 2023, stabilisce che: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per le prestazioni di servizi legate all’attività sportiva dilettantistica comporta una serie di cambiamenti significativi per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Applicazione

La normativa espande l’esenzione IVA a tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e non fermandosi più ai soli soci e/o tesserati.

Le principali operazioni degli enti associativi che beneficeranno dell’esenzione IVA sono:

  • -Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, rese da organismi senza fine di lucro (inclusi enti sportivi dilettantistici) alle persone che esercitano lo sport (art. 36-bis DL 75/2023);
  • -Le prestazioni sportive rese da ASD e SSD nei confronti di soci, associati o tesserati;
  • -Le prestazioni didattiche e formative connesse allo sport, rese da organismi senza fine di lucro;
  • -Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da ASD e SSD alle persone che esercitano lo sport;
  • -Affitto e messa a disposizione di spazi e attrezzature sportive;

Fatturazione elettronica

Con il nuovo regime le associazioni sportive dovranno emettere fattura per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, inclusi i servizi didattici e formativi.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita.

Per le ASD / SSD che utlizzano il regime forfettario rimane l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni diverse da pubblicità e/o sponsor.

La fattura elettronica dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa IVA.

Pertanto le associazioni sportive dovranno adeguarsi con software e sistemi adeguati per la fatturazione elettronica richiesta.

Corrispettivi

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA comporta cambiamenti anche per quanto riguarda gli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Con il regime di esenzione IVA le associazioni sportive dovranno certificare i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di servizi sempre connesse con la pratica dello sport e questo obbligo si concretizza nella memorizzazione elettronica e nella trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

Casi di esonero per le associazioni sportive

E’ importante sottolineare che esistono alcune situazioni in cui le ASD e SSD possono essere esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:

1 Regime forfettario 398/91: Le associazioni che hanno optato per il regime forfetario

2 Attività istituzionali

Adempimenti contabili

In generale dal 1.1.2025 con il passaggio delle prestazioni sportive da escluse a esenti IVA le associazioni sportive potrebbero essere tenute ad aprire la partita IVA ma non è una regola assoluta perchè le ASD e le SSD che hanno solo quote associative dai proprio associati potrebbero continuare a operare con il solo codice fiscale.

Al contrario se hanno introiti derivanti sponsor o pubblicità saranno tenute ad aprire partita iva.

SCHEMA SEMPLIFICATIVO:

AspettoFino al 31/12/2024Dal 1/1/2025ASD/SSD in regime 398
Regime IVA per prestazioni a soci/tesseratiFuori campo IVA (art. 4 DPR 633/72)Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72)Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72)
Regime IVA per prestazioni a non soci/tesseratiImponibili IVAEsenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72)Esenti IVA (nuovo art. 10 DPR 633/72)
Obbligo di fatturazione elettronicaNo per ASD/SSD in regime 398/91Sì, salvo esoneri specificiEsonero, tranne per sponsorizzazioni e pubblicità
Attribuzione partita IVANon necessaria se solo introiti da operazioni istituzionali (da soci/tesserati)Necessaria per chi ha corrispettivi specifici, oltre alle quote associativeEsonero, se solo introiti da quote associative. In attesa di chiarimenti AdE
Registrazione operazioniNon richiesta per operazioni fuori campoRichiesta per operazioni esentiSolo per sponsorizzazioni e pubblicità
Dichiarazione IVANon richiesta per regime 398/91Richiesta, salvo regime 398/91Esonero
Dispensa adempimenti per operazioni esentiNon applicabilePotenzialmente applicabileNon necessaria
Limite ricavi commerciali400.000 euro400.000 euro (include corrispettivi esenti)400.000 euro (include corrispettivi esenti)
Certificazione dei corrispettiviEsoneroObbligo di certificazione (registratori telematici o procedure alternative), salvo esoneri specificiEsonero

Sperando di aver chiarito alcuni aspetti un saluto da tutto il nostro team.

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