Lavoro sportivo nei Dilettanti

Lavoro sportivo nel calcio dilettanti: altri approfondimenti

Con la Riforma dello Sport i compensi sportivi per i dilettanti non esistono più; le collaborazioni sportive ora possono assumere due forme:

1 Lavoratore sportivo

2 Volontario

È un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, con un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere. (professionista o dilettante)

L’inserimento delle nuove figure necessarie allo svolgimento delle attività come custodi, segretarie, giardinieri e addetti alle pulizie prevede la comunicazione da parte delle Federazioni Sportive al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno (in mancanza di comunicazione vengono confermate quelle dell’ anno precedente).

1) LAVORATORE SPORTIVO

Il lavoratore sportivo può avere natura subordinata, autonoma o parasubordinata di co.co.co. con le rispettive tutele previdenziali e sicurezza sul lavoro.

Pertanto sono COLLABORAZIONI SPORTIVE se:

  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali
  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive 

Previdenza

L’istituto che si occupa delle tutele previdenziali è la Gestione Separata INPS a cui bisogna iscriversi.

Le trattenute si applicano sulla parte di compenso che supera i 5mila euro e sono divise:

2/3 a carico del committente

1/3 a carico del collaboratore

Le aliquote:

25% per i lavoratori e le lavoratrici non assicurati presso altre forme obbligatorie

24% senza aliquote assistenziali aggiuntive per gli assicurati presso altre forme obbligatorie

Fiscalità collaborazione sportive

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo € 15mila euro, oltre tale importo concorre a formare reddito.

Il lavoratore sportivo, in fase di pagamento, dovrà compilare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi avuti per le prestazione sportive dilettantistiche nell’ anno solare.

Se superasse la soglia dei 15 mila euro, l’ eccedente andrebbe a formare reddito da sommare a quello da lavoro dipendente, pertanto il committente dovrà avere tutte le informazioni necessarie dal lavoratore sportivo per operare correttamente le ritenute.

Assicurazione

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi“.

La normativa è pertanto peggiorativa per i lavoratori perchè non saranno tutelati in caso di infortunio dal quale non derivi morte e inabilità e in caso di malattia professionale.

Tutela assistenziale

Le aliquote assistenziali da applicare nella Gestione separata INPS a chi non risulti assicurato presso altre forme obbligatorie sono: (calcolate sulla parte eccedente i 5 mila euro)

  • 0,72% per l’indennità di maternità e paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera
  • 1,31% per l’indennità disoccupazione

Comunicazioni obbligatorie per le associazioni sportive

Tutte le associazioni sportive hanno l’obbligo di comunicare ai centri per l’ impiego il rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma continuativa e coordinata come da normativa vigente.

Dipendente pubblico

I dipendenti pubblici possono prestare la loro attività in ambito sportivo dilettantistico, fuori orario di lavoro, ma sempre previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza che deve rilasciare un’ autorizzazione (se entro 30 giorni dalla richiesta la PA non da riscontro, silenzio assenso)

2) VOLONTARIO

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, deve comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non deve essere remunerato in alcun modo, ma può ricevere rimborsi spese documentati di viaggio, vitto e alloggio, sostenuti fuori dal territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate il limite massimo è di 150 euro al mese.

Sperando di aver chiarito altri aspetti, il team del “Portale Dilettanti”.

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