Calciatore non professionista e giovane dilettante – art. 109 NOIF – Svincolo per inattività – Lnd
L’ articolo 109 al comma 1, prevede che:
“Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”.
Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiederlo, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato. 3.
La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.
Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale, sez. tesseramenti.
In conclusione:
lo svincolo per inattività è da intendersi
come mancato ingresso in campo in almeno 4 gare ufficiali e per cause a lui non imputabili da parte dell’atleta, tesserato dalla sua società di appartenenza entro il 30 novembre.
Appare evidente che l’esclusione dovrebbe essere dettata esclusivamente da scelte tecniche e non anche da eventuali infortuni o da sanzioni disciplinari adottate verso il calciatore.
Sperando di aver chiarito un ulteriore nodo, un saluto da Portale Dilettanti.